Oggi la tecnologia, soprattutto in campo informatico, ci consente di fare molte cose in maniera più celere e facile rispetto al passato e in molti casi, perché no, anche più sicura.

Nel particolare, per quanto concerne la sottoscrizione dei documenti, soprattutto tra le società e i professionisti, uno dei metodi più utilizzati è quello relativo all’apposizione della firma digitale e allo scambio via e-mail.

Ma precisamente che cos’è la firma digitale?

L’art.1 del d.lgs. n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale (d’ora in poi per brevità “CAD”), definisce la firma digitale come “ un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

Grazie a questo particolare processo di crittografia asimmetrica, a colui che riceve un documento sottoscritto con una firma elettronica digitale viene garantita l’autenticità della firma e quindi la certezza in merito all’identità di chi firma nonché l’impossibilità di disconoscerla in un momento successivo e in ultimo, ma non per importanza, l’integrità del documento firmato che non potrà quindi essere soggetto ad alcun tipo di modifica durante il suo percorso dal mittente al destinatario.

Fino a qui tutto bene. Ma cosa succede al documento firmato digitalmente se successivamente il certificato associato a quella firma scade oppure viene sospeso o revocato?

Su questo punto l’art. 24, comma 4-bis del CAD prevede espressamente che un documento informatico firmato con un certificato elettronico di firma digitale revocato, scaduto o sospeso equivale a un documento senza firma.

Ne discende che le conseguenze derivanti dalla “scadenza” del certificato elettronico associato alla firma digitale sono piuttosto rilevanti se si immagina ad esempio il caso in cui vi è la necessità di produrre in causa un contratto firmato tempo addietro con una firma digitale il cui certificato è a oggi scaduto (!).

Cosa possiamo fare quindi per risolvere questo problema?

Una delle soluzioni che la legge italiana ci offre è quella relativa allo strumento della marca temporale. Si potrà quindi dare una collocazione temporale (data e ora) certa e legalmente valida a tutti gli effetti al nostro contratto che pertanto risulterà opponibile a terzi e utilizzabile anche nel caso in cui il certificato della firma elettronica digitale con la quale era stato sottoscritto è venuto successivamente a scadere.

Infatti, l’art. 62 del DPCM 22 febbraio 2013 che detta le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate e digitali prevede espressamente che “Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato.”

A tal fine potrà altresì essere utilizzato lo strumento della posta elettronica certificata (pec); pertanto le parti di un contratto potranno scambiarsi a mezzo posta elettronica certificata il contratto stesso firmato digitalmente, così da soddisfare il requisito del “riferimento temporale opponibile a terzi” ed essere certi che anche nel caso in cui in futuro il certificato associato a quella firma digitale scada o venga revocato e/o sospeso, non vi potrà essere contestazione alcuna rispetto alla sua firma.

Così dispone infatti l’art.41 del DPCM 22 febbraio 2013, il quale prevede una serie di strumenti alternativi per garantire la validazione temporale del documento firmato digitalmente. Alternative tra le quali vi è appunto la marcatura postale elettronica, l’invio del documento informatico mediante posta elettronica certificata e la conservazione del documento in un sistema di conservazione a norma di legge tenuto da un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione.

Avv. Annalisa Gagliano

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