Avvocato Annalisa Gagliano

Spesso vi sono conflitti su questo tema tra i coniugi che si trovano a dover affrontare una separazione.

Molte volte il marito è convinto che l’assegno di mantenimento sia comprensivo di diverse voci di spesa da sostenersi per i figli e, pertanto, ritiene di aver interamente assolto ai propri doveri versando il predetto assegno.  Altre volte invece è la moglie a ritenere, erroneamente, che dall’assegno di mantenimento siano escluse tutte o la maggior parte di voci di spesa ulteriormente sostenute per il/i figlio / figli.

Al fine di evitare incomprensioni e litigi tra i coniugi è fondamentale fare chiarezza su questo tema con il proprio Cliente sin dalla redazione del ricorso per separazione.

E’ opportuno quindi essere quanto più precisi possibile, indicando nel dettaglio le spese extra assegno di mantenimento da sostenersi per i figli minori o economicamente non autosufficienti.

Occorre premettere che l’assegno mensile di mantenimento è volto a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore o del maggiore non economicamente autosufficiente. A titolo esemplificativo devono ritenersi incluse nel predetto assegno spese quali la mensa scolastica, il concorso nelle spese di casa che sostiene il genitore con il quale vivono i figli (come ad esempio il canone di locazione e le utenze), l’abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, ovvero le piccole spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno nonché i medicinali da banco.

Le spese non incluse nell’assegno di mantenimento (c.d. spese straordinarie) in genere per essere qualificate come tali, in assenza di accordo, devono presentare almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità e gravosità.

Al pagamento di tali ulteriori spese ciascun genitore dovrà contribuire nella misura concordata o prevista dal Giudice che in genere è quella del 50% cadauno.

Per prassi le spese da sostenersi per i figli minori o economicamente non autosufficienti vengono suddivise nelle seguenti categorie:

  • spese mediche (sempre da documentare) che non richiedono il preventivo accordo e quelle che richiedono il preventivo accordo;
  • spese scolastiche (sempre da documentare) che non richiedono il preventivo accordo e quelle che invece richiedono il preventivo accordo;
  • spese extrascolastiche (sempre da documentare) che non richiedono il preventivo accordo e quelle che invece richiedono il preventivo accordo.

E’ opportuno far presente che ogni Tribunale adotta un proprio Protocollo con delle Linee Guida all’interno del quale vengono stabile le voci di spesa che rientrano in ognuna di queste categorie e che pertanto sono da intendersi extra assegno.

Si può derogare a quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale in tema di spese straordinarie considerando ad esempio questa o quella voce di spesa individuata come extra assegno inclusa nell’assegno di mantenimento? Certo. Le Linee Guida dettano quelli che sono i criteri applicati dal Giudice in mancanza di accordo tra i coniugi, rispetto alla ripartizione e determinazione delle singole spese straordinarie.

Pertanto, nulla vieta che i coniugi determinino mediante accordo, in sede di ricorso congiunto, una diversa ripartizione rispetto a quanto stabilito nelle Linee Guida del Tribunale competente, il tutto purché l’accordo non sia contrario all’interesse, sempre primario, del figlio minore.

                                                                                                                        Studio Legale Gagliano

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