In questo periodo di sovente mi è stato chiesto se il ritardo nell’adempimento di un’obbligazione di pagamento potesse in qualche modo essere giustificato dalla situazione contingente in atto e, in particolare, dai provvedimenti adottati dal Governo.

Come noto, la maggior parte delle imprese è stata costretta ad un blocco forzato delle attività con conseguenti riflessi negativi in termini di fatturato e di liquidità disponibile.

Ciò ha fatto nascere per le aziende ma anche per i privati la necessità di ricorrere allo spostamento delle scadenze di pagamento in corso nonché, più in genere, a dover fare i conti con l’impossibilità di ottemperare agli impegni economici assunti in precedenza.

Se a questo si aggiunge il clima di incertezza venutasi a creare nel mondo economico e la sfiducia riversatasi nei mercati in conseguenza della pandemia dovuta alla diffusione del Coronavirus, è facile immaginare come l’eventualità di essere inadempienti non sia più così remota.

Pertanto, al fine di contrastare l’emergenza sanitaria, con l’introduzione del comma 6 bis nell’art. 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020 n.6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n.13, è stato previsto che: “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c. , della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti”.

I due articoli del Codice Civile fanno riferimento l’uno (art.1218 c.c.) alla Responsabilità del debitore e l’altro (art.1223 c.c.) al Risarcimento del danno per l’inadempimento e per il ritardo nell’adempimento.

Ne discende che il richiamo all’applicazione di tali principi generali in una situazione di carattere contingente come l’attuale pandemia in corso, fa sì che, qualora il rispetto delle misure di contenimento adottate abbia comportato un’impossibilità per il debitore di adempiere con puntualità, possa integrarsi una vera e propria causa di giustificazione dell’inadempimento.

L’espresso richiamo della norma in esame alle “misure di contenimento” riportate nel citato decreto farebbe pertanto presupporre che il mancato adempimento e/o il ritardo nell’adempimento debba essere strettamente correlato al rispetto delle misure stesse e quindi non genericamente riconducibile alla situazione sanitaria relativa alla diffusione del virus Covid-19.

La sussistenza di tale causa di esclusione della responsabilità del debitore e di ogni beneficio che ne deriva non è quindi immediata.

Infatti, come precisato nel citato decreto-legge, la possibilità in merito al suo riconoscimento è sempre rimessa a una “valutazione” del singolo caso concreto da parte del Giudice.

Pertanto, il debitore inadempiente che vorrà avvalersene dovrà essere in grado di provare il nesso causale tra l’inadempimento e/o il ritardo nell’adempimento e il rispetto delle misure di contenimento.   Solo in questo caso il debitore potrà legittimamente ritardare nell’adempimento ed essere “giustificato” con riferimento al mancato rispetto di quanto pattuito con il creditore, il quale, di contro, non potrà agire per ottenere l’adempimento o il risarcimento del danno ai sensi dell’art.1223 c.c..

Sarà dunque necessaria un’apposita valutazione del singolo caso concreto per verificare se vi è la possibilità di rientrare o meno in tale previsione di legge a tutela del debitore che incolpevolmente si è reso inadempiente.

Avv. Annalisa Gagliano

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