Molte sono le domande su come comportarsi in questi casi rispetto alla richiesta di Assegno Unico.
Innanzitutto bisogna tenere presente che ciascun genitore che esercita la responsabilità genitoriale sui propri figli ha diritto, in pari misura, a formulare la richiesta per il riconoscimento delle somme previste per l’Assegno Unico.
L’art.6 comma 4 del Dlgs n.230/2021 infatti prevede che: “L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.”
L’unica eccezione a detta regola è quella disciplinata dal medesimo articolo, ovvero il caso di affidamento esclusivo del figlio. Infatti, sempre il comma 4 dell’art.6 del Dlgs n.230/2021 prevede che “In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.”
Ora atteso che nella maggior parte dei casi la situazione che si verifica più di frequente è quella dell’affidamento condiviso dei figli, in tale contesto entrambi i genitori potranno formulare la richiesta al 50% e nel caso in cui vi sia il collocamento di uno o più figli presso uno dei due genitori il genitore collocatario potrà optare per la richiesta al 100%, tenendo però presente che l’altro genitore potrà sempre modificare tale domanda e richiedere la ripartizione al 50%.
Pertanto, considerato che vi è sempre la possibilità per un genitore di modificare la domanda formulata inizialmente dall’altro, sarà opportuno, qualora i genitori concordino sul fatto che l’assegno unico debba essere richiesto al 100% da uno di essi, valutare l’inserimento all’interno del ricorso per separazione consensuale dei coniugi, di divorzio congiunto nonché nel ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento, mantenimento e diritto di visita dei figli nati fuori dal matrimonio di un’apposita clausola che disciplini espressamente tale accordo con la conseguente rinuncia da parte del genitore non richiedente alla domanda e alla percezione delle relative somme.
Avv. Annalisa Gagliano
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