È opportuno premettere che, come è stato più volte sottolineato sia dalla Polizia Postale sia dalle numerose pronunce dei Tribunali di Merito e della Corte di Cassazione intervenute sull’argomento, la pubblicazione e la diffusione di immagini che ritraggono minori nei vari social network è già di per sé potenzialmente pericolosa, dal momento che ciò consente l’accesso alle stesse da parte di un numero indefinito di persone che possono farne l’utilizzo più disparato.

Inoltre, se solo si considera che le immagini pubblicate on line rimangono presenti in rete nel tempo ben si può comprendere come le stesse possano potenzialmente pregiudicare altresì i rapporti futuri del minore, la sua reputazione e la sua riservatezza.

Sul tema diverse sono le norme previste a tutela di detto interesse:

– l’art. 10 del Codice Civile che disciplina l’abuso dell’immagine altrui prevede che “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”;

– anche il GDPR si è occupato di tutelare in maniera specifica i dati personali dei minori (tra i quali rientra la loro immagine). Nel considerando n.38 si legge infatti “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”;

– l’art. 316 comma 1 e 2 del Codice Civile disciplina la Responsabilità genitoriale e prevede che “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei”

Affinché la pubblicazione dell’immagine ritraente il figlio minore sia lecita sarà quindi necessario:

a) il consenso esplicito di entrambi i genitori;

b) che la pubblicazione sia rispettosa del decoro e della reputazione del fanciullo, senza essere in alcun modo lesiva della sua dignità;

c) in aggiunta alle precedenti circostanze si dovrà tenere presente che in Italia assume rilevanza anche la volontà del minore, qualora di età superiore agli anni 14 (il Decreto legislativo 101/2018 ha infatti abbassato il limite dei 16 anni fissato dal GDPR per il consenso digitale ad anni 14), rendendosi pertanto necessario in questo caso anche il consenso del minore stesso. Il minore di età superiore agli anni 14 ben potrà quindi opporsi alla pubblicazione di immagini che lo ritraggono e, qualora i genitori non rispettino tale volontà, potrà agire altresì giudizialmente per la tutela dei propri diritti.

L’importanza del consenso esplicito di entrambi i genitori viene in rilievo soprattutto nel caso di separazione.  In tale evenienza, qualora vi sia il dissenso da parte di uno dei genitori, potrà senz’altro essere inserita un’apposita clausola a tutela di detto interesse anche all’interno degli accordi di separazione e/o divorzio.

                                                                                                                                                 Studio Legale Avv. A. Gagliano

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