Spesso i genitori separati chiedono se sia possibile nel loro caso domandare o concordare con l’altro genitore un collocamento dei figli minori di tipo paritetico.
In tale soluzione il minore trascorre il proprio tempo con entrambi i genitori in misura paritaria, ancorché non perfettamente equivalente, vivendo presso gli stessi in maniera alternata (solitamente a settimane alterne). La residenza del minore, ai soli fini anagrafici, verrà stabilità presso uno dei due genitori mentre il domicilio presso entrambi, durante i relativi periodi di permanenza del minore.
Ancorché tale modello abbia faticato e fatichi tutt’oggi ad affermarsi, in realtà rappresenta la concreta applicazione del principio di bi-genitorialità, nel pieno rispetto di quello che è il perseguimento del precipuo interesse del minore. Principio che è alla base della Legge n.54/2006, la quale ha introdotto l’affidamento condiviso e che mira a ripartire in maniera equa le responsabilità e la permanenza presso ciascun genitore con l’obiettivo di tutelare quindi la relazione di ciascun genitore con il proprio figlio.
A oggi non mancano le pronunce dei Tribunali di merito favorevoli al modello di collocamento paritetico nei casi in cui tale soluzione sia la più idonea al perseguimento del maggior interesse del minore. Ciò si verifica ogni qualvolta le singole circostanze concrete lo consentano e a tal fine rilevano l’età del minore, gli impegni lavorativi dei genitori, la disponibilità di un’abitazione dignitosa per la crescita dei figli, i tempi di cura dedicati da ciascun genitore nonché la possibilità per i genitori di provvedere al mantenimento diretto dei figli.
In relazione a questo tema spicca la recente pronuncia del Tribunale di Perugia che, con decreto del 1 settembre 2021, ha stabilito il collocamento del figlio minore presso il papà e la mamma, secondo tempistiche paritarie e, proprio in considerazione di ciò nonché della sostanziale omogeneità dei redditi dei due genitori, ha revocato l’assegno di mantenimento previsto fino a quel momento a carico del padre, stabilendo il cosiddetto mantenimento diretto.
Mediante il mantenimento diretto ciascuno dei genitori, durante il periodo di permanenza del figlio presso di sé, provvede in maniera diretta a tutto ciò che occorre al minore, senza che vi sia pertanto la necessita di disporre alcun mantenimento a carico dell’altro genitore.
In tal senso si sono pronunciati altresì il Tribunale di Catanzaro, sez. I civile con decreto del 28/02/2019, il Tribunale di Lecce con la sentenza n. 2000/17, il Tribunale di Salerno con decreto del 28.06.2017, il Tribunale di Trani con ordinanza del 17.07.2017 e il Tribunale di Roma con decreto n. 25623/2017.
Pertanto, dovrà essere adeguatamente valutato il singolo caso concreto per comprendere se vi sono le condizioni idonee a ipotizzare l’applicabilità del citato modello di collocamento che dovrà sempre e comunque corrispondere alla miglior soluzione ai fini della tutela degli interessi del minore.
Avv. Annalisa Gagliano
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