Una delle domande più frequenti che mi viene posta dai Clienti che intendono affrontare un procedimento di separazione è: “Avvocato ma spettano a me gli assegni familiari oppure al mio / alla mia ex?”.
Prima di tutto occorre precisare che gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) sono delle prestazioni a carattere economico che vengono erogate dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente.
Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno tengono conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso.
In caso di separazione o divorzio dei coniugi, la legge prevede (cfr art. 211, L. 19 maggio 1975 n. 151) che “Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”.
Eccetto i casi, molto rari, in cui viene previsto il regime di affidamento esclusivo dei figli a uno dei genitori (ove il problema chiaramente non sorge), quando viene previsto il regime dell’affido condiviso dei figli – che lo si ricorda costituisce la regola generale – i genitori si domandano chi dei due abbia diritto a percepire gli assegni familiari.
Pertanto, nei casi di affidamento condiviso dei figli i genitori, di concerto tra loro, dovranno accordarsi al fine di stabilire chi dei due farà richiesta al proprio datore di lavoro per ottenere gli assegni familiari.
E cosa succede se i due genitori non riescono a mettersi d’accordo su questo aspetto? In caso di disaccordo, gli assegni familiari spettano al genitore con il quale convivono i figli. Ne consegue che qualora a percepire gli assegni familiari sia il coniuge con il quale i figli non convivono, quest’ultimo dovrà versarli all’altro genitore al quale effettivamente spettano.
Su questo si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, precisando che il diritto spetta al genitore collocatario indipendentemente dalla circostanza che gli assegni familiari siano percepiti in relazione al proprio rapporto di lavoro, oppure in relazione al rapporto di lavoro dell’altro coniuge (Cass. ord. n. 12770 del 2013).
Questo significa che gli assegni familiari per i figli vanno versati interamente al coniuge con il quale gli stessi convivono, anche quando li percepiva già prima solo l’ex coniuge lavoratore.
Sul punto ormai la Suprema Corte di Cassazione è unanime in tema di diritto alla percezione dell’assegno per il nucleo familiare da parte del coniuge affidatario/collocatario non lavoratore.
Si segnala l’importante sentenza della Cass. civ. Sez. lavoro, 11 maggio 2017, n. 11569 la quale ha condannato L’INPS al pagamento dell’assegno al coniuge affidatario, statuendo che il coniuge affidatario dei figli, quando non possa percepire l’assegno familiare in considerazione di un proprio rapporto di lavoro, ha diritto di percepirlo per il tramite di quello non affidatario.
Studio Legale Gagliano
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