IL CASO: Su incarico di un genitore si è proceduto al deposito del Ricorso per la regolamentazione dell’affidamento, mantenimento e collocamento del figlio minorenne nato fuori dal matrimonio ex artt. 337 bis, ter e quater c.c. presso il competente Tribunale.

Mediante il ricorso veniva richiesto all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento dell’indagine psicodiagnostica sul nucleo familiare da parte dei competenti Servizi Sociali, di disporre l’affidamento esclusivo del figlio minore al solo genitore ricorrente in quanto l’altro, pur frequentandolo, per diversi anni aveva omesso di contribuire al suo mantenimento, oltre a far uso di sostante alcooliche e psicotrope.

Veniva altresì domandato al Tribunale di porre a carico dell’altro genitore un assegno di mantenimento per il figlio nonché di stabilire le modalità di frequentazione con il minore.

L’affidamento esclusivo di un figlio minore ad uno dei due genitori costituisce l’eccezione rispetto alla regola generale secondo la quale l’art.337 ter c.c. impone oggi al Giudice di valutare “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori“, in modo da realizzare al meglio il diritto della prole a “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi“.

L’art. 337-quater c.c. statuisce che “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Sono riconducibili all’affidamento esclusivo una serie di situazioni che vanno dalle ipotesi estreme per le quali, addirittura, si presentano quei requisiti che permettono di disporre la decadenza dalla potestà o delle limitazioni alla stessa, a norma degli artt. 330 e 333 c.c., fino a ipotesi di minore entità, ma comunque pregiudizievoli per il minore e inerenti al rapporto tra il singolo genitore e il figlio.

Tra le circostanze che possono giustificare l’adozione dell’affidamento esclusivo vi può essere anche la violazione ripetuta nel tempo da parte di uno dei due genitori dei tipici doveri nei confronti della prole, tra i quali, il dovere di mantenimento. Numerose sono state le pronunce dei Tribunali di merito in tal senso nei casi in cui per diverso tempo il genitore non si preoccupi di provvedere ai bisogni morali e materiali del figlio, disinteressandosi altresì di partecipare alle decisioni riguardanti la vita dello stesso.

LA DECISIONE: il Tribunale, in conformità a quanto rilevato nelle relazioni dei Servizi Sociali e dei competenti Servizi ASST, ha stabilito l’affidamento esclusivo del minore al genitore ricorrente e disposto che, a tutela del minorenne in considerazione dell’utilizzo di sostanze alcooliche e psicotrope del genitore non affidatario rilevate dal competente Servizio ASST, gli incontri tra il minore e il genitore non affidatario avvenissero mediante il monitoraggio diretto degli operatori dei Servizi Sociali. Il Tribunale ha altresì posto a carico del predetto genitore il versamento di un assegno di mantenimento mensile per il figlio, oltre al concorso nella misura del 50% nelle spese straordinarie da sostenersi a favore del minore, così come disciplinate nel relativo Protocollo del Tribunale.

       Avv. Annalisa Gagliano

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